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ISTITUZIONE NUOVA TABACCHERIA

 

Il Decreto del Ministero dell'Economia del  21 febbraio 2013, n.38, tratta la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
Si tratta del Regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del Decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  con cui  sono  disciplinate le modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di Monopolio.

Tale decreto è stato in parte ratificato con il nuovo provvedimento n. 30776 per il biennio 2017-2018 e dall'articolo 4 della legge 3 maggio 2019 n.37 - legge Europea 2018 con cui sono state apportate modifiche all'articolo 24 comma 42 del decreto - legge 6 luglio 2011, n.98 -convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111. 


In sintesi i principali contenuti del Regolamento in oggetto.
La vendita al pubblico di tabacchi lavorati  e' effettuata per mezzo di rivendite suddivise in:

  • rivendite ordinarie;
  • rivendite  speciali;
  • patentini.

 

RIVENDITE ORDINARIE 

 

Il parametro di distanza da rispettare per l'istituzione di una nuova rivendita deve essere superiore a 200 metri dalle congeneri già esistenti. 

Nei comuni fino a 10.000 abitanti non può essere aperta una nuova rivendita se è già presente  una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina  in esercizio risulti distante oltre 600 metri.


Il calcolo della distanza minima è previsto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda il parametro numerico - rapporto abitanti /rivendite si ricorda che non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando il rapporto tra le rivendite e gli abitanti sia inferiore ad 1 ogni 1.500 abitanti.


Può essere revocata l'istituzione di  rivendite sperimentali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (assegnate agli  invalidi di guerra, vedove  di  guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare)  nell'interesse del servizio,  nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di fatturato sopra espressi.
Le rivendite ordinarie, inoltre,  potranno essere istituite tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana,  tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda nonchè delle istanze di trasferimento.


Per il raggiungimento di tale obiettivo gli uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo:  dei punti  vendita già esistenti nonche' delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute;  della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta e organizzata in modo da garantire l'efficacia dei controlli a tutela dei minori;  dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche' del gettito.

 

RIVENDITE  SPECIALI

 
Le rivendite speciali  sono istituite all'interno di particolari  strutture,  hanno esclusivo accesso dalla struttura ospitante e sono prive di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via. Non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.
L'Agenzia delle Dogane valuta l' opportunità di istituire  tali  rivendite per soddisfare  concrete e particolari esigenze di domanda  da valutare in ragione:
 - dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
 - della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona; -del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona.
Possono  essere istituite rivendite speciali all'interno di:

  • stazioni ferroviarie;
  • stazioni automobilistiche e tranviarie;
  • stazioni marittime;
  • aeroporti;
  • caserme;
  • case di pena;
  • altri luoghi  stabiliti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Quanto a quest'ultimo punto, l'Agenzia delle Dogane si riserva la discrezionalità di individuare altre localizzazioni possibili, se riscontra un'esigenza di servizio non copribile da rivendite ordinarie e patentini, nelle seguenti strutture: 

  • sale Bingo;
  • bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;
  • strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
  • stazioni metropolitane;
  • ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
  • centri commerciali, qualora sussistano esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta e non risulti possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria.

Le rivendite speciali a carattere stagionale non possono operare per più di otto mesi all'anno.

Quanto all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali, gli articoli 3 e 5 del Regolamento in oggetto  contengono istruzioni dettagliate circa le modalità di presentazione della domanda all'Agenzia delle Dogane, unitamente alla  documentazione da allegare.

 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

 

L'articolo 6 contiene del provvedimento  disposizioni per la vendita tabacchi lavorati presso i distributori di carburante, nonché le modalità di presentazione delle domande all'Agenzia delle Dogane con i documenti necessari.
E' consentito istituire una rivendita nel rispetto dei criteri numerici relativi alle distanze minime e alle quote di aggio  citati,  nonché dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti.
Sono definiti locali  chiusi  all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti quelli dedicati:

  • esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati con superficie utile minima di 30 metri quadrati;
  • alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione, con superficie non inferiore a 50 metri quadrati.

In caso di impossibilità di aprire una rivendita di tabacchi per mancato  rispetto dei criteri dimensionali nella medesima stazione e' sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.

 

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