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PATENTINI TABACCHI

 
 
 I locali presso i quali possono essere istituiti i patentini sono:
  1. alberghi;
  2. stabilimenti balneari; 
  3. campi sportivi; 
  4. discoteche; 
  5. pubs;
  6. ristoranti e pizzerie;
  7. locali da ballo; 
  8. cinema multisala con annesso punto di ristoro; 
  9. bar di rilevante frequentazione dotati di adeguate strutture di intrattenimento; 
  10. nelle sale "Bingo", quando non resti possibile procedere all'impianto di rivendite speciali.
Per strutture diverse da quelle sopra elencate , in presenza di particolari esigenze di servizio si dovrà richiedere una speciale autorizzazione.
II patentino e considerato un servizio complementare alle tabaccherie, non deve essere un duplicato delle rivendite, ma un'espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie. 
A tal proposito assumerà preminente rilievo l'orario prolungato dell' esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti;
Il giorno di riposo settimanale dovrà essere diverso rispetto a quello delle tabaccherie vicine;  
L'eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina pregiudicherà la concessione del patentino. 
E' fatto espresso divieto ai locali che utilizzano un patentino tabacchi di esporre sia all'interno che all'esterno, scritte o insegne che richiamino la vendita del tabacco. 
ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO PATENTINO TABACCHI
1 TERMINI Le istanze per il rilascio dei patentini devono essere inoltrate nel primo trimestre di ciascun anno. Le istanze, in carta da bollo da 16.00, euro prevenute nei termini saranno sottoposte alla rituale istruttoria con l'acquisizione dei pareri della Guardia di Finanza e delle organizzazioni rappresentative della categoria dei rivenditori. 
2 ISTRUTTORIA Una volta acquisiti i prescritti pareri, ove venga avviato il prescritto procedimento per il rilascio ne sarà data comunicazione al rivenditore più vicino per la partecipazione al procedimento medesimo ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90. Successivamente, sulla base anche della eventuale documentazione trasmessa dal predetto rivenditore nei 30 giorni successivi alla comunicazione, i Sigg.ri Ispettori adotteranno il conseguente provvedimento, che verrà inviato per conoscenza anche agli Organi consultivi. Le istanze reiterate senza elementi ulteriori saranno direttamente archiviate.
REVOCA DEL PATENTINO:
Su istanza del tabaccaio di aggregazione, che potrà essere prodotta anche tramite un'Associazione di categoria o d'ufficio, nell'ambito dell'attività istituzionale, gli Ispettorati Compartimentali effettueranno, eventualmente anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, dei controlli tesi a verificare eventuali irregolarità nella gestione del patentino, quali ad esempio: 
  1. rifornimento presso rivendite diverse da quella di aggregazione; 
  2. mancato utilizzo dei modelli U88 p AT; 
  3. esposizione all'esterno del locale di insegna o cartello che pubblicizza la vendita di tabacchi; 
  4. mancato rispetto dell'obbligo di neutralità dell' offerta; 
  5. mancata voltura della concessione nel quadrimestre successivo al cambio di titolarità dell'esercizio presso il quale il patentino opera; 
  6. mancato ingiustificato prelievo per più di tre mesi o comunque prelievi in quantitativi tali da non giustificare il proseguimento dell'attività; 
Nei casi sopra esposti e in qualunque ulteriore caso di violazione delle norme relative alla vendita dei generi di monopolio, i Sigg.ri Ispettori provvederanno a irrogare, previa contestazione, le previste sanzioni sino alla revoca, nei casi più gravi, della licenza. 
 
VOLTURA DEL PATENTINO
 
Qualora il titolare dell'esercizio presso il quale opera il patentino ceda a qualunque titolo la propria attività, il subentrante deve inoltrare richiesta di voltura del patentino medesimo, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di acquisizione dell'azienda. Nelle more della procedura di voltura il subentrante potrà essere autorizzato a continuare la vendita fino alla relativa decisione. La richiesta di voltura dovrà essere posta in istruttoria e saranno acquisiti i prescritti pareri. E' in facoltà dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la convocazione della Commissione consultiva di cui al titolo l°, lettera B) quando trattasi di voltura di patentini ritenuti non più necessari nell'interesse del servizio per sopravvenute modifiche nell'assetto di vendita. L'istruttoria in questo caso dovrà essere incentrata su valutazioni sostanziali relative all'utilità del punto vendita sulla base dei tabacchi venduti nei precedenti due esercizi finanziari; in tal caso alla richiesta di voltura dovrà essere allegata copia degli U88 PAT relativi al periodo sopraindicato, nonché autocertificazione sulla permanenza delle caratteristiche che hanno consentito il. rilascio iniziale del patentino. Trascorso il termine di cui al primo capoverso del presente paragrafo, la domanda di voltura non potrà più essere inoltrata e l'interessato dovrà attendere il primo trimestre dell'anno successivo per l'inoltro della domanda di istituzione di un patentino. Fino al completamento della relativa istruttoria all'esercizio è fatto divieto assoluto di operare.
 

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